Questo sito utilizza cookie tecnici necessari e funzionali alla navigazione. Per assicurare agli utenti la migliore esperienza di navigazione, potremmo utilizzare cookie analytics per monitorare l’utilizzo del nostro sito con Google Analytics. Se clicchi su "Rifiuta" non verranno installati cookie diversi da quelli tecnici. Cliccando su "Accetta" esprimi il tuo consenso all'uso di cookie per tutte le predette finalità.
Potrai sempre modificare la scelta fatta cliccando su Preferenze cookie.
Consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall'interessato.
Ulteriori informazioni
Descrizione aggiuntiva
E' il documento con cui possono essere dichiarati stati, fatti, qualità personali, o l'autenticità di copie.
LE Dichiarazioni sostitutive possono riguardare:
Situazioni, fatti, qualità personali, a diretta conoscenza del cittadino e che non sono comprese nell’elenco delle autocertificazioni. Per esempio in caso di successione a seguito di decesso, un erede può dichiarare gli eredi legittimi (anche in caso di testamento), con dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Chi sottoscrive la dichiarazione deve elencare i dati (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e grado di parentela con il defunto) di tutti gli eredi, incluso il dichiarante se erede.
Atti di delega al compimento di una attività materiale quale: ritiro o consegna di documenti tra organi della pubblica amministrazione, riscossione pensione o compensi economici.
Dichiarazioni di impegno previste da bandi per la partecipazione di concorsi (dichiarazione di conoscenza delle disposizioni che regolano lo specifico procedimento).
La conformità di una copia all'originale.
Si possono dichiarare anche dati riguardanti terze persone, di cui si è a conoscenza.
Possono utilizzare la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio:
cittadini italiani
cittadini dell’Unione Europea
cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici
cittadini extracomunitari in procedimenti relativi a materie per cui esiste una convenzione fra il loro Paese d’origine e l’Italia, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
Non si possono autodichiarare:
Dichiarazioni future
Dichiarazioni d’impegno
Accettazioni o rinunce d’incarico
Procure
Scritture private
Dichiarazioni a contenuto negoziale regolate dal codice civile
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rivolte alle Pubbliche Amministrazioni devono:
essere firmate davanti all’impiegato addetto a ricevere la documentazione
OPPURE
essere consegnate/spedite con fotocopia di un documento d’identità valido del dichiarante
Ultima modifica:
lunedì, 06 novembre 2023
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio !