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Stato civile - Autorizzazione alla sepoltura o cremazione

  • Servizio attivo

Il rilascio di tali autorizzazioni sono possibili quando siano trascorse 24 ore dal decesso, salvo diversa disposizione del medico necroscopo.

A chi è rivolto

Ai famigliari delle persone defunte che devono essere sepolte o cremate

La richiesta può essere presentata dai famigliari delle persone decedute o dalle ditte di onoranze funebri espressamente incaricate dai famigliari dei defunti

Descrizione

L'autorizzazione alla sepoltura (inumazione o tumulazione), deve essere rilasciata dall'ufficiale di stato civile:

in carta libera senza spese (art.10, tab.B, del D.P.R. n.642/1972; trascorse 24 ore dalla morte, fatti salvi i casi speciali previsti da leggi e regolamenti; dopo essersi accertato della morte per mezzo di un medico necroscopo.

In caso di morte violenta o quando esista un sospetto di reato, ovvero quando sia stato inviato un rapporto all'Autorità Giudiziaria o vi sia stato un intervento di questa, l'ufficiale di stato civile non può autorizzare la sepoltura se non previa acquisizione del nulla-osta rilasciato dalla stessa Autorità Giudiziaria.

Come fare

Presentata apposita richiesta scritta all'Ufficio di Stato Civile e Polizia Mortuaria

Cosa serve

Per ottenere l'autorizzazione alla sepoltura o la cremazione, deve essere presentata apposita richiesta scritta all'Ufficio di Stato Civile e Polizia Mortuaria

Cosa si ottiene

L'autorizzazione alla sepoltura o cremazione di cadavere, resti mortali o ceneri

Tempi e scadenze

Tempi procedimento amministrativo

Costi

Imposta di bollo € 16,00

Condizioni di servizio

  PDF34,7K Termini e Condizioni di Servizio_v1

Casi particolari

L'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

Per la sua irreversibilità, la cremazione è sottoposta ad un procedimento autorizzatorio più complesso rispetto a quello previsto per la sepoltura.

Infatti mentre per quest'ultima è sufficiente l'accertamento della morte, mediante acquisizione del certificato necroscopico, e attendere il decorso temporale di 24 ore, per la cremazione è invece necessario verificare che:

  • la volontà di scelta della cremazione da parte del deceduto o dei soggetti legittimati;
  • l'esclusione della morte sospetta dovuta a reato.

A prescindere dalla manifestazione di volontà in qualunque modo espressa, la richiesta di cremazione deve essere corredata da:

  • certificato in carta libera redatto dal medico curante o necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
  • nulla osta dell'autorità giudiziaria, in caso di morte improvvisa, violenta o sospetta, dal quale deve espressamente risultare che il cadavere può essere cremato;

Nel caso di cittadini stranieri l'autorizzazione alla cremazione va rilasciata sulla base delle norme che regolamentano la cremazione nello Stato di appartenenza del defunto. Deve pertanto essere acquisita una dichiarazione rilasciata dalle autorità nazionali del defunto, dalla quale risulti che la legge di quello Stato prevede la possiiblità di cremare i propri cittadini.

E' anche possiible procedere alla cremazione di cadaveri che precedentemente siano stati inumati o tumulati, alle medesime condizioni prima descritte.

Chi può decidere la cremazione

Se per accedere all'inumazione o alla tumulazione non è previsto alcun particolare procedimento, nel caso della cremazione è necessario che l’ufficiale di stato civile, che ha il compito di rilasciare la relativa autorizzazione, acquisisca la volontà del defunto o dei familiari.

E' previsto che la volontà del defunto sia espressa attraverso il testamento, oppure attraverso l’iscrizione ad una società di cremazione (SOCREM). Se non c’è né l’uno né l’altra, si passa a considerare la volontà dei familiari.

La norma prevede anche che l’iscrizione alla socrem “vale anche contro il parere dei familiari”, a dimostrazione che la volontà del defunto è prioritaria.

I famigliari

Esclusa la presenza di un testamento o di una iscrizione alla Socrem, entra in gioco la volontà dei familiari o meglio del coniuge/unito civilmente, se presente, o di tutti i parenti più prossimi individuati ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 cod. civ.

 

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Ultima modifica: sabato, 12 aprile 2025

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