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Stato Civile - Acquisizione della cittadinanza italiana

  • Servizio attivo

Acquisire la cittadinanza italiana

A chi è rivolto

A tutti i cittadini stranieri che desiderano acquisire la cittadinanza italiana e che abbiano maturato le condizioni per richiederne l'acquisto.

I cittadini stranieri a cui sia stato notificato il decreto di acquisto della cittadinanza italiana, devono prestare il relativo giuramento.

 

La cittadinanza italiana si può acquisire:

  • automaticamente, secondo lo jus sanguinis (per nascita, riconoscimento o adozione, da anche un solo genitore cittadino italiano), oppure secondo lo ius soli (solo nati in Italia da genitori apolidi ovvero da genitori noti il cui ordinamento giuridico di origine non contempla lo "ius sanguinis");
  • su domanda, secondo lo ius sanguinis o per aver prestato servizio militare di leva o servizio civile;
  • su domanda, per essere residenti ininterrottamente in Italia per 10 anni (4 anni per cittadini dell'UE);
  • per elezione se si nasce in Italia da genitori stranieri e ci si risiede legalmente ed ininterrottamente fino ai 18 anni; la dichiarazione dev'essere fatta entro un anno dal raggiungimento della maggiore età (vedere sezione CASI PARTICOLARI)
  • per naturalizzazione, dopo dieci anni di residenza legale in Italia, a condizione di assenza di precedenti penali e di presenza di adeguate risorse economiche; il termine è più breve per ex cittadini italiani e loro immediati discendenti (jus sanguinis), stranieri nati in Italia (jus soli), cittadini di altri paesi dell'Unione Europea (4 anni), rifugiati e apolidi.
  • per matrimonio con un cittadino italiano, dopo due anni di residenza legale in Italia o dopo tre anni di matrimonio se residenti all'estero (termini ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi), a condizione di assenza di precedenti penali. Le donne straniere, sposandosi con cittadini italiani prima del 27 aprile 1983, acquisivano automaticamente la cittadinanza italiana.
  • su domanda, per essere nati in territori già italiani.
  • su domanda, per essere nati in territori già appartenenti al disciolto Impero austro-ungarico.

Il diritto alla cittadinanza per jus sanguinis non si prescrive, ma per poterlo esercitare occorre che si verifichi una delle seguenti condizioni:

  • l'antenato italiano nato prima del 17 marzo 1861 (proclamazione del Regno d'Italia) deve essere morto dopo tale data ed essere morto in possesso della cittadinanza italiana;
  • l'antenato donna trasmette il diritto alla cittadinanza ai discendenti nati prima del 1º gennaio 1948 (entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana) solo in ipotesi residua secondo l'articolo 1 comma 2, Legge 13 giugno 1912, n. 555, se il padre era ignoto, se il padre era apolide, se i figli non seguivano la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questo apparteneva, ossia se il paese imponeva o concedeva la cittadinanza estera solo per ius soli e non per ius sanguinis.

Descrizione

La cittadinanza è l'appartenenza di una persona ad un determinato Stato, e non è da confondersi con la Nazionalità che è il senso di appartenenza ad una nazione per lingua, cultura, tradizione, religione, storia.

La cittadinanza italiana è basata principalmente sullo ius sanguinis, principio del diritto per cui un individuo ha la cittadinanza di uno Stato se uno dei propri genitori o entrambi ne sono in possesso.

Come fare

Le istanze per l'acquisto della cittadinanza per matrimonio e per residenza (naturalizzazione) vanno presentate al Prefetto di Verona ovvero all'Autorità Consolare Italiana nel caso di residenza all'estero.

La domanda di cittadinanza italiana si presenta in modo telematico dal sito del Ministero dell'Interno, ulteriori informazioni possono essere visualizzate sul portale della prefettura di Verona

Notificato il decreto di concessione della cittadinanza italiana il cittadino viene contattato per concordare l'appuntamento per la cerimonia di giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana. La cittadinanza decorre dal giorno successivo al giuramento.

 

Cosa serve

L'ufficio di stato civile è a disposizione per informazioni in merito alle diverse casistiche ed ai documenti da produrre.

Cosa si ottiene

La cittadinanza italiana.

Tempi e scadenze

Le tempistiche dipendono dal tipo di procedimento.

Costi

  • €16,00 per la marca da bollo, da acquistare preventivamente in tabaccheria;
  • costi variabili per il rilascio dei documenti necessari, ad esempio il certificato di residenza,  il casellario giudiziale ecc.. 

Procedure collegate all'esito

GIURAMENTO E RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI

Una volta terminata favorevolmente l’istruttoria della domanda di cittadinanza, l’autorità italiana competente emana il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana che deve essere notificata all’interessato entro 90 giorni dalla ricezione della stessa da parte della Prefettura.

Una volta che l’interessato è entrato in possesso del decreto di concessione, deve presentarsi al Comune di residenza per poter fare il giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana.

Il Giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana viene fatto davanti al Sindaco o da suo delegato in qualità di Ufficiale di Stato Civile.

La formula da pronunciare è: "Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato", formula con cui il cittadino si impegna a rispettare tutti i doveri e diventa portatore dei diritti concessi ai cittadini italiani.

Dal giorno dopo del giuramento, si diventa effettivamente cittadini italiani e si può cambiare la carta d’identità al Comune e richiedere il rilascio del passaporto italiano alla Polizia di Stato.

 

Per richiedere di rendere giuramento davanti al Sindaco occorre fissare un appuntamento all'ufficio di stato civile.

Il giorno dell'appuntamento viene fatta la verifica della documentazione e viene fissata la data per prestare giuramento.

Documentazione da consegnare il giorno di richiesta dell'appuntamento

  • Decreto in originale
  • Ricevuta di notifica della Prefettura
  • Documento di identità (passaporto e carta d'identità)
  • Passaporto di eventuali figli minori
  • Permesso di soggiorno originale da consegnare in copia il giorno del giuramento
  • atto di nascita tradotto e legalizzato
  • atto di nascita tradotto e legalizzato di eventuali figli minori nati all'estero
  • Dichiarazione consolare debitamente legalizzata dalla Prefettura (salvi i casi di esenzione relativi ad accordi o trattati stipulati/ratificati con/ dall’Italia) attestante il proprio stato civile. La presente dichiarazione si ritiene necessaria esclusivamente per i cittadini stranieri che all’atto dell’istanza risultino all’anagrafe di stato civile “ignoto” o “non conosciuto” e che abbiano a dimostrare di essere celibi/nubili, coniugati, divorziati o vedovi.
  • Istanza per rendere giuramento

 

I figli minori di età

A seguito del giuramento anche i figli minori conviventi con il genitore che ha giurato diventano italiani,  previa verifica della condizione di stabile convivenza, sulla base della dichiarazione espressa in fase di istanza di giuramento.

Il rilascio della carta di identità italiana per il minore è subordinato alla trascrizione nei registri di cittadinanza della relativa attestazione sindacale.

L’ufficio si riserva in ogni caso di comunicare l’avvenuta conclusione del procedimento, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 2 Legge 241/90.

 

 

Condizioni di servizio

  PDF34,7K Termini e Condizioni di Servizio_v1

Casi particolari

CITTADINANZA DEI NEO DICIOTTENNI STRANIERI NATI IN ITALIA-  che abbiano compiuto il 18° anno di età

La Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 (art. 4, 2° comma) riconosce il diritto ai ragazzi nati in Italia da  genitori stranieri di diventare cittadini italiani al compimento dei 18 anni presentando una dichiarazione di volontà all'Ufficio di Stato Civile del proprio comune di residenza, a condizione che la residenza legale nel territorio italiano sia stata ininterrotta dalla nascita.

E' importante sapere che il Comune di appartenenza è tenuto, in base all'art.33 della Legg 98/2013, ad informare i cittadini stranieri, nel corso dei 6 mesi precedenti il compimento dei 18 anni, della possibilità di richiedere la cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno d'età

Poiché la legge italiana consente la doppia cittadinanza non è necessario rinunciare a quella del Paese di origine e ai diritti ad essa connessi; tuttavia alcuni Paesi non permettono il mantenimento della cittadinanza precedente una volta acquisita un'altra, quindi se si è interessati a non perdere la cittadinanza del Paese di origine sarà necessario chiedere informazioni al Consolato competente.

 

CITTADINANZA ITALIANA ACQUISTO PER FILIAZIONE DISCENDENZA (IURE SANGUINIS)

Il cittadino straniero residente all’estero, discendente da avo cittadino italiano, può attivare il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presso il Consolato italiano competente per territorio di residenza.

Alternativamente, Il cittadino straniero, può chiedere il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana con domanda indirizzata al Sindaco del Comune di residenza; deve pertanto dimorare stabilmente in Italia ed essere iscritto nell’anagrafe della popolazione residente di un Comune italiano.

La persona interessata deve presentare una domanda in bollo all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza.

I documenti da allegare alla domanda sono quelli previsti dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. K.28.1 dell’8 aprile 1991.

  • Estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero;
  • Atti di nascita di tutti i discendenti, compreso quello del richiedente;
  • Atti di matrimonio, dell'avo emigrato e di tutti i discendenti, compreso quello del richiedente se coniugato;
  • L’atto di morte dell’avo emigrato che sia nato prima della Costituzione del Regno d’Italia.
  • Certificato rilasciato dall'autorità dello Stato estero che attesta la non naturalizzazione straniera dell'avo emigrato o la data dell'eventuale naturalizzazione;
  • Certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea diretta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555.

NOTA BENE:

Gli atti di nascita, matrimonio e morte devono essere in testo integrale (non verranno accettati certificati e/o estratti) con le eventuali annotazioni/correzioni presenti negli atti.

Gli atti di stato civile formati da autorità straniere devono essere tradotti ed eventualmente legalizzati o apostillati a norma di legge.

La data di emissione di tutti gli atti e documenti esibiti per l’istanza di riconoscimento non dovrà eccedere l’anno;

Ulteriori documenti potrebbero essere richiesti dall'ufficio per gli accertamenti previsti dalla legge.

La mancata presentazione della documentazione integrativa o correttiva richiesta blocca i termini di legge di decorrenza per la conclusione del procedimento amministrativo e può comportare il rigetto della stessa.

In caso ci siano nomi, cognomi, date di nascita, età errati, altri errori, incongruenze e più in generale mancanza di corrispondenze sugli atti di stato civile, queste discordanze vanno rettificate dall’ Autorità Straniera.

COSTI: € 16,00 per la marca da bollo da apporre sulla domanda.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Ultima modifica: lunedì, 25 marzo 2024

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