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Stato Civile - Atto di matrimonio

  • Servizio attivo

Con il matrimonio si ha il riconoscimento giuridico della famiglia e l'acquisizione dello stato di "coniuge". Il matrimonio civile o religioso non può essere celebrato prima del 4° giorno compiuta la pubblicazione e non oltre il 180° giorno delle stessa.

A chi è rivolto

A tutte le persone che, volendo sposarsi, hanno già ottenuto l'autorizzaizone a seguito delle pubblicazioni di matrimonio

Descrizione

FORMAZIONE ATTI DI MATRIMONIO

L'Ufficiale dello Stato Civile forma gli atti relativi ai matrimoni celebrati nel Comune con rito civile. Trascrive tutti i matrimoni concordatari celebrati nel Comune e gli atti dei matrimoni contratti altrove, relativi ai propri residenti.

 

MATRIMONI CIVILI

Il matrimonio civile è il matrimonio volto a produrre effetti unicamente per il diritto dello Stato ed è disciplinato dalla legge statale quanto alle condizioni richieste agli sposi per contrarlo, alle formalità preliminari che devono essere svolte, alla celebrazione, alle cause e ai termini di impugnazione. Il matrimonio civile è, dunque, un atto pubblico complesso, perché unisce la volontà degli sposi con le attestazioni e le dichiarazioni di un pubblico ufficiale, che non si limita a raccogliere la volontà degli sposi ma li dichiara uniti in matrimonio.

Come fare

Quali sono le condizioni necessarie per contrarre il matrimonio civile?

Il codice civile prevede alcune condizioni perché i futuri coniugi possano contrarre matrimonio, e cioè: 

  • non devono essere minorenni (solo con autorizzazione del tribunale può sposarsi anche chi ha compiuto 16 anni);
  • non devono essere interdetti per infermità di mente;
  • non devono essere vincolati da un precedente matrimonio;
  • la donna non può contrarre nuovo matrimonio se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili (divorzio) del precedente matrimonio.

Non possono contrarre matrimonio tra loro:

  1. gli ascendenti (i nonni) e i discendenti in linea retta (figli nati nel matrimonio o nati fuori del matrimonio);
  2. i fratelli e le sorelle;
  3. lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
  4. gli affini (i parenti del coniuge) in linea retta;
  5. gli affini in linea collaterale in secondo grado;
  6. l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
  7. i figli adottivi della stessa persona;
  8. l'adottato e i figli dell'adottante;
  9. l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato;
  10. persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro.

 

Se gli sposi od i testimoni non sono in grado di comprendere la lingua italiana, l’Ufficiale di Stato Civile provvede a nominare un interprete, che dovrà sottoscrivere l’atto.

Qualora gli interessati non possano apporre la propria firma, l’ufficiale dello stato civile deve indicare tale circostanza nell’atto e le ragioni di tale impedimento.

 

Devono essere state effettuate le pubblicazioni a cura dell’ufficiale dello stato civile e devono essere decorsi almeno quattro giorni dal loro compimento.

Cosa serve

Per la celebrazionedel matrimonio è necessario che siano state effettuate le pubblicazioni

Cosa si ottiene

L'atto di matrimonio o di unione civile

L’atto di matrimonio o di unione civile viene compilato immediatamente dopo la celebrazione nella Parte I dei registri dello stato civile, letto e sottoscritto dagli interessati, dai testimoni e dall’ufficiale di stato civile.

L’atto contiene le generalità degli interessati e dei testimoni, il luogo della celebrazione nei casi di imminente pericolo di vita o celebrati fuori dalla Casa Comunale.

Se le persone non sono in grado di comprendere, come il caso dello straniero, l’ufficiale di stato civile provvede a nominare un interprete, che dovrà sottoscrivere l’atto.

Qualora gli interessati non possano apporre la propria firma, l’ufficiale dello stato civile deve indicare tale circostanza nell’atto e le ragioni di tale impedimento.

 

Matrimoni concordatari e altri culti ammessi

Chi intende contrarre matrimonio concordatario (ovvero matrimonio religioso che produce effetti civili) deve, al termine delle pubblicazioni, ritirare il certificato dell'eseguita pubblicazione presso l'Ufficio di Stato Civile e consegnarlo al parroco o al ministro di culto che ne ha fatto richiesta.

In caso di matrimonio con rito concordatario, entro 5 giorni dalla celebrazione, il parroco, o il ministro di culto celebrante, presenta la richiesta di trascrizione e l'atto di matrimonio all’Ufficio dello Stato Civile del Comune di Sommacampagna.

Con la trascrizione, il matrimonio assume rilevanza giuridica anche per lo Stato italiano, a partire dalla data di celebrazione del matrimonio stesso.

La trascrizione può essere fatta anche più tardi (richiesta tardiva), su richiesta dei due sposi o anche di uno solo di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro coniuge.

A trascrizione avvenuta si può richiedere la certificazione relativa al matrimonio.

 

CERTIFICATO DI MATRIMONIO

Il certificato di matrimonio è il documento che dimostra l'avvenuto matrimonio.

Viene rilasciato indistintamente:

  • dal Comune di residenza degli sposi all'atto del Matrimonio;
  • dal Comune dove è stato contratto il Matrimonio.

 

ESTRATTO DI MATRIMONIO

L’estratto di matrimonio differisce dal certificato in quanto in esso si desumono le varie annotazioni presenti sull’atto. Competente al rilascio è il Comune di celebrazione.

Occorre fornire i seguenti dati:

  • nome e cognome della persona per cui si richiede il certificato;
  • data di nascita;
  • data di matrimonio;
  • documento di identità valido.

Tempi e scadenze

Una volta ottenuta l'autorizzazione per poersi sposare, la celebrazione deve essere fatta entro 180 giorni, da calcolarsi dal 4° giorno del termine delle pubblicazioni.

Costi

I costi del procedimento sono riferiti al solo utilizzo delle sale comunali per la celebrazione dell’evento.

Condizioni di servizio

  PDF34,7K Termini e Condizioni di Servizio_v1

Casi particolari

MATRIMONIO IN CUI UNO O ENTRAMBI GLI SPOSI SIANO STRANIERI

Un cittadino straniero, anche se non ha la residenza o il domicilio in Italia, può contrarre matrimonio o unione civile nel nostro Paese, secondo la legge italiana dinanzi all’ufficiale di stato civile, al ministro di culti acattolici ammessi in Italia, ai ministri di culto cattolico se sono rispettate le regole previste dal rito concordatario.

Il cittadino straniero che sceglie la celebrazione secondo la legge italiana, è soggetto alle condizioni previste dall’ordinamento italiano per contrarre matrimonio o unione civile e, pertanto, non devono sussistere gli impedimenti previsti dal codice civile o dalla norma sui matrimoni e unioni civili. Devono anche essere rispettati i limiti minimi di età.

Gli stranieri che risiedono o hanno domicilio in Italia dovranno richiedere di contrarre matrimonio civile all’ufficiale di stato civile del comune di residenza o di domicilio.

IL NULLA OSTA

Devono, inoltre, produrre una dichiarazione, rilasciata dall’ Autorità competente (sono autorità competenti sia quelle situate all’estero ed individuate dalla legge dello stato in questione, sia il consolato straniero in Italia), dalla quale risulti che nulla osta al matrimonio o all'unione civile secondo le leggi cui sono sottoposti.

Il nulla-osta, se non è prodotto in lingua italiana, deve essere tradotto e legalizzato, salvo i casi di esenzione eventualmente previsti in accordi internazionali siglati dall’Italia.

L’ufficiale di stato civile, una volta ricevuto il nulla osta, procede con le formalità previste per i cittadini italiani.

Se coloro che devono contrarre matrimonio o unione civile, i testimoni o solo uno di essi non comprendessero la lingua italiana, dovrà essere nominato un interprete.

Il nome e i dati anagrafici dell'interprete devono essere inseriti nel corpo dell'atto di matrimonio, che dovrà essere firmato anche dall'interprete stesso.

 

Fanno eccezione ai precedenti adempimenti due Stati: U.S.A. e Australia. Per questi due Paesi, vista l’assenza di autorità competenti a rilasciare il nulla osta, l’Italia ha scambiato con questi Paesi delle note, approvate con legge successiva, secondo le quali il cittadino statunitense o l’australiano che non riesce a produrre la documentazione prevista dal nostro Codice Civile, presenti all’ufficiale di stato civile competente i seguenti documenti:

  • una dichiarazione giurata resa davanti alla competente autorità consolare da cui risulti che nulla osta al matrimonio;
  • i documenti rilasciati dalle autorità statunitensi o australiane dai quali risulti indirettamente la prova che, in base alle leggi cui il richiedente è soggetto, nulla osta al matrimonio.

 

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Ultima modifica: giovedì, 20 giugno 2024

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