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Stato Civile - Dichiarazione di nascita

  • Servizio attivo

Il cittadino a cui nasce un bambino è tenuto a dichiararlo all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita, di residenza o presso la Direzione Sanitaria del centro di nascita. Tale adempimento è necessario al fine di redigere l'atto di nascita.

A chi è rivolto

Ai genitori che devono dichiarare il proprio figlio al Comune per la formazione dell'atto di nascita.

La denuncia di nascita può essere effettuata:

  • da uno dei genitori, quando questi siano coniugati tra loro;

in assenza dei genitori la denuncia di nascita può essere fatta dal medico, dall’ostetrica, da un’altra persona che abbia comunque assistito al parto, o da un procuratore speciale munito di procura non autenticata;

  • da entrambi i genitori quando i genitori non sono coniugati tra loro

in assenza dei genitori la denuncia di nascita può essere fatta da persona munita di procura con atto pubblico (autenticata da un notaio), con la quale il/i genitore/i, ha/hanno espresso il consenso ad essere nominato/i.

Descrizione

Quando nasce un bambino l’evento deve essere denunciato all’ufficiale di stato civile per consentire che venga scritto l’atto di nascita. Nell’atto di nascita vengono scritti, oltre ai dati di chi fa la denuncia, il Comune, il luogo, la data e l’ora della nascita, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato.

Come fare

Dove ci si deve rivolgere

  •  presso la Direzione Sanitaria del centro ove è avvenuto il parto (entro 3 giorni dall'evento),
  •  presso il Comune ove è avvenuto il parto (entro 10 giorni dall'evento),
  •  presso il Comune di residenza dei genitori (entro 10 giorni dall'evento),
  •  presso il Comune di residenza della madre, se il padre è residente in altro comune (entro 10 giorni dall'evento),
  •  presso il Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre se questa è residente in altro Comune; in questo caso l'iscrizione anagrafica del nato sarà comunque nel Comune di residenza della madre come previsto per legge (entro 10 giorni dall'evento),
  •  presso il Comune di residenza del padre qualora la madre non sia residente in nessun comune italiano (entro 10 giorni dall'evento)

Cosa serve

  1. attestazione di nascita (certificato di assistenza al parto) rilasciata dall'ostetrica o dalla struttura sanitaria dove è avvenuto il parto;
  2. documento d'identità del/i dichiarante/i

Cosa si ottiene

La formazione dell'atto di nascita del bambino.

Tempi e scadenze

La denuncia di nascita deve essere fatta entro un massimo di 10 giorni al Comune o entro 3 giorni presso la Direzione sanitaria dove è avvenuto l'evento.

Costi

Per il servizio non è previsto nessun costo.

Condizioni di servizio

  PDF34,7K Termini e Condizioni di Servizio_v1

Altre informazioni

Il 27 aprile 2022 la Corte costituzionale è tornata ad occuparsi dell’attribuzione del cognome alla nascita, mettendo la parola fine ad un uso che affonda le proprie origini in tempi remoti e che era tanto radicato al punto da non rendere necessaria una norma espressa che lo disciplinasse.
La regola dal 1° giugno 2022 è il doppio cognome.

Con l’ultimo pronunciamento della Corte costituzionale (sentenza n. 131 del 27/04/2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie speciale corte costituzionale n.22 del 1/06/2022), le modalità di attribuzione del cognome alla nascita sono state drasticamente modificate: la regola, nel rispetto dei principi di eguaglianza e nell’interesse dell’identità dei figli, diviene che questi assumano il cognome di entrambi i genitori, nell’ordine da loro concordato.
Vi è inoltre la possibilità che i genitori, sempre in accordo, decidano di attribuire ai propri figli il cognome di uno solo di loro due: il solo cognome paterno ma anche il solo cognome materno.

La condizione irrinunciabile è che i genitori assumano concordemente la decisione sul cognome da attribuire. La scelta può essere tra:

  • doppio cognome, nell’ordine da essi indicato, utilizzando tutti gli elementi onomastici di cui sono composti;
  • solo cognome paterno;
  • solo cognome materno.

Casi particolari

Denuncia di nascita tardiva

Nel caso in cui la denuncia di nascita venga effettuata oltre i termini previsti dalla legge (10 giorni), verrà comunque redatto un atto di nascita come precedentemente descritto, in cui dovranno essere inserite le ragioni del ritardo della dichiarazione stessa, e ne verrà data comunicazione alla Procura della Repubblica per l'adozione di eventuali sanzioni previste dall'art.566 del codice penale (occultamento di neonato).

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Ultima modifica: sabato, 12 aprile 2025

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