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PM10: nessuna allerta da giovedì 22 febbraio 2024

Immagine PM10 nessuna allerta

PM10: nessuna allerta da giovedì 22 febbraio 2024



Data di Pubblicazione

22 febbraio 2024

Tipologia

Avviso

Misure aggiuntive

PM10: nessuna allerta da giovedì 22 febbraio 2024

In data 21.02.2024, ARPAV ha comunicato il rientro al livello di nessuna allerta – verde per la concentrazione di PM10 in atmosfera, secondo i dati registrati presso le centraline ARPAV di riferimento per il territorio di Sommacampagna.

Come previsto dalle Ordinanze Sindacali n. 53 e 54 del 28.09.2023, sono attive le seguenti misure, con elencate le eventuali deroghe per particolari categorie di veicoli:

 

1) LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE

Dal 1° ottobre al 16 dicembre 2023 e dall'8 gennaio al 30 aprile 2024  

Divieto di circolazione dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle 8.30 alle 18.30, per :  

  • Ciclomotori e motocicli (da L1 a L7): Euro 0 
  • Veicoli a benzina privati (M1, M2, M3): Euro 0 e Euro 1
  • Veicoli a benzina commerciali (N1, N2, N3): Euro 0 e Euro 1
  • Veicoli a gasolio privati (M1, M2, M3): Euro 0Euro 1Euro 2, Euro 3 e Euro 4
  • Veicoli a gasolio commerciali (N1, N2, N3): Euro 0Euro 1Euro 2Euro 3 e Euro 4

DIVIETO di mantenere acceso il motore:

  1. degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai

capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a

bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli deve essere immediatamente

successiva all’accensione del motore;

  1. degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare

nelle zone abitate;

  1. degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza

di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello;

  1. dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste;

 

 

 

 

2) LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A BIOMASSA LEGNOSA 

 

Dal 1° ottobre al 30 aprile 2024, in tutto il territorio comunale è vietato

  • utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa - legna cippato pellet - con una classe di prestazione emissiva inferiore a 3 stelle in presenza di impianto di riscaldamento domestico alternativo
  • effettuare combustioni all’aperto di materiale vegetale, anche se effettuate nel luogo di produzione al fine di reimpiegare i residui come sostanza concimante o ammendante (rif. comma 6-bis, articolo 182 del D. Lgs. 152/2006) anche nei periodi in cui le stesse sarebbero ammesse dalle disposizioni dell’articolo 10 della Legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali e documentate con le modalità previste dalle vigenti normative;
  • divieto di effettuare falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio a scopo di intrattenimento. Sono consentite deroghe nel corso di manifestazioni legate a consolidate tradizioni pluriennali, organizzate e/o riconosciute dall'Amministrazione Comunale (tramite la compilazione e invio del modulo, in cui è sottoscritto l’impegno a non superare i due metri di diametro e i due metri di altezza della pira e, ad utilizzare esclusivamente legno vergine e ramaglie con basso contenuto di umidità e prive di fogliame e/o aghi per limitare la fumosità);
  • climatizzare spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari, quali: cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage, depositi

 

3) TEMPERATURE MASSIME CONSENTITE NEGLI EDIFICI

 

In tutto il territorio comunale è obbligatorio limitare la temperatura misurata a: 

  • massimi 19° C (con tolleranza di 2°) negli edifici quali residenze e assimilabili (E.1), uffici e assimilabili (E.2), attività ricreative o di culto e assimilabili (E.4); attività commerciali e assimilabili (E.5), attività sportive (E.6) 
  • massimi 17°C (con tolleranza di 2 °C) negli edifici adibiti a attività industriali ed artigianali e assimilabili (E.8)

 Sono esclusi:

  • ospedali e strutture sanitarie, case di riposo, ambulatori medici e diagnostici
  • strutture adibite in via permanente o esclusiva alla permanenza di persone con disabilità
  • asili nido, scuole dell’infanzia
  • altri edifici scolastici per i quali sono previste specifiche disposizioni a carattere nazionale

  

 

 

 

Ultima modifica: venerdì, 23 febbraio 2024

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