Con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 30.10.2024, l'Amministrazione ha approvato il “Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle botteghe ed esercizi storici e tradizionali del Comune di Sommacampagna”, volto a tutelare e valorizzare le attività commerciali e artigiane del territorio con una rilevanza storica per il Comune di Sommacampagna, impegnandosi ad istituire un apposito Albo delle Botteghe Storiche.
Il titolo di Bottega Storica può essere conferito agli esercizi commerciali, alle botteghe artigiane, agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, alle strutture recettive alberghiere ed extra alberghiere, alle farmacie, alle edicole e ai cinema, purché abbiano sede operativa nel territorio comunale e soddisfino i seguenti requisiti:
- trattino lo stesso genere merceologico o forniscano lo stesso servizio da almeno 40 anni (vendita o produzione della stessa categoria di prodotti o servizi, da intendersi nel commercio come stessa sottocategoria di prodotti; per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande come la stessa tipologia di cibi e bevande somministrata in modo esclusivo o prevalente; per le imprese artigiane come la stessa attività prevalente);
- operino nello stesso locale (da intendersi come stesso numero civico, a meno che il Comune non abbia modificato numerazione o denominazione della via o piazza). Sono consentite modifiche o ampliamenti di locali. E’ accettato anche il trasferimento di sede, ma solo all’interno del Comune stesso;
- abbiano continuità di conduzione da almeno 40 anni: tale periodo decorre dalla data di rilascio della licenza o autorizzazione di primo insediamento e deve essere maturato alla data della presentazione dell’iscrizione all’Albo. Per le attività artigianali vale anche la data di inizio attività annotato nel certificato d’iscrizione della Camera di Commercio ove ha sede l’azienda. Ai fini del calcolo vengono conteggiati gli eventuali periodi di sospensione temporanea dell’attività ed eventuali affidamenti in gestione a terzi per un periodo non superiore a 5 anni.